Problemi con gli acquisti su internet? Ci sono sempre stati, son nati assieme ai negozi online. E, problema nel problema, sempre difficile è stata la comunicazione con i venditori.
Tanto difficile che molti, in caso di contestazioni, lasciano perdere e ci rimettono i soldi della transazione non perfezionata come si vorrebbe.
Mi riconosco pure io in questa visione, seppure sia uno di quelli che – per quanto possibile – cerca di far valere sempre i propri diritti. A volte accade che sia impossibile perché “banalmente” il venditore si trova all’estero. Ora arriva, seppur solo all’interno dell’Unione Europea, un paracadute in tal senso:
Un consumatore europeo, truffato da un commerciante che sia ubicato fisicamente al di fuori del suo Stato, può chiamare in giudizio tale commerciante nel suo Paese di residenza se questi eserciti la propria attività commerciale o professionale nello Stato membro di residenza del consumatore ovvero che, con qualsiasi mezzo (ad esempio attraverso l’utilizzo di Internet), questi diriga le sue attività verso tale Stato membro.
Non è cosa di poco conto.
Con questa sentenza, dunque, la Corte di Giustizia Europea dà la possibilità per un consumatore di convenire in giudizio, dinanzi ai giudici del suo Stato membro, con un commerciante residente in un altro Stato membro (e non è subordinata alla condizione che il contratto sia stato concluso a distanza).
Cosa significa? Lo spiega sempre Key4Biz: Pertanto, qualora a) il commerciante residente in un altro Stato membro eserciti la propria attività commerciale o professionale nello Stato membro di residenza del consumatore ovvero, con qualsiasi mezzo, diriga le sue attività verso lo Stato membro medesimo e b) il contratto controverso rientri nell’ambito di detta attività , il consumatore può onvenire il commerciante dinanzi ai giudici del proprio Stato membro, anche quando il contratto non sia stato concluso a distanza in quanto sottoscritto nello Stato membro del commerciante.