Questo non è l’unico fronte aperto dal Movimento Consumatori contro H3G. In violazione della Codice delle Comunicazioni Elettroniche, nei mesi di luglio-agosto del 2007, “3†ha inviato un sms ai propri clienti per comunicare dal 1° settembre 2007 un rilevante aumento dei piani tariffari (c.d. “rimodulazione†delle tariffe). Gli aumenti, presumibilmente avvenuti per recuperare i “costi di ricarica†aboliti sempre dalla Bersani bis, sono illegittimi in quanto sono avvenuti senza il “giustificato motivo†richiesto dalla legge. Oggi il Movimento Consumatori ha pertanto diffidato formalmente la “3†perché annulli l’adeguamento tariffario e restituisca a tutti gli abbonati quanto pagato in eccedenza rispetto alle tariffe applicate fino al 31 agosto 2007. Se non bastasse tutto ciò per 3 Italia c’è anche l’affair del credito diventato bonus… melius abundare quam deficere, chissà se i latini si volevano riferire alle modifiche unilaterali dei contratti.
UPDATE: 10.10.07 – La risposta ufficiale di H3G Italia.
3 Italia desidera chiarire che, in ottemperanza al decreto Bersani, ai clienti di 3 che recedono anticipatamente dal contratto non viene applicata alcuna penale. In linea con quanto espressamente riportato all’articolo 1 comma 3 della legge 2 aprile 2007 n.40, è previsto unicamente l’addebito al cliente dei costi sostenuti e comprovati dall’operatore.
Occorre distinguere lo scenario disciplinato dalla legge Bersani, che stabilisce la legittimità di addebiti che sono riconducibili ai costi sostenuti dall’operatore e lo scenario descritto dall’art. 70 comma 4 del codice delle comunicazioni, che fissa il divieto di addebitare “penali” in caso di recesso conseguente a modifica contrattuale.
In ottemperanza al disposto dell’art. 1 comma 3 della legge Bersani, 3 si limita ad addebitare le somme, peraltro contrattualmente previste e note al cliente sin dal momento della sottoscrizione del contratto, riconducibili alle spese sostenute dall’operatore per l’offerta e in relazione ai terminali consegnati al cliente in comodato d’uso. Sul punto giova chiarire che la legge Bersani nulla dispone in merito alla modalità di acquisizione dei terminali ed ai costi ad essa collegati sostenuti dagli operatori.
Nel secondo caso la norma impone che non vi siano addebiti ai clienti che siano riconducibili a penali. 3 non prevede mai simili addebiti ma, come sopra riportato, le uniche somme che vengono addebitate al cliente sono dirette ad un ristoro, peraltro parziale, dei costi sostenuti dall’operatore.
Della congruità e legittimità di tali costi è stata fornita evidenza all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Come ampiamente previsto, la difesa di 3 Italia si basa esclusivamente sul piano dialettico, con la distinzione tra la parola “penale” (che non a caso 3 Italia non ha mai usato per descrivere i contratti di comodato) e l’espressione “costo sostenuto dall’operatore”. Fatta la legge, trovato l’inganno, niente di nuovo sotto il sole italiano.
sono curioso di sapere cosa ne pensa il Tribunale di Milano.
Costi sostenuti dall’operatore di 300euro.
Sarà divertente vedere come li motiveranno.
a mw £180 per disdetta di un abbonamento! verranno a casa a prenderseli,io nn ho intenzione di pagare!